I DSA sono disturbi specifici dell’apprendimento che interessano alcune abilità specifiche che devono essere acquisite da bambini e ragazzi in età scolare.
I DSA affliggono bambini e ragazzi che in genere non hanno disabilità o difficoltà nella vita di tutti i giorni, ma che possono avere uno scarso rendimento a scuola, se non vengono aiutati nella maniera corretta.
Sono bambini che presentano dei disturbi specifici dell’apprendimento che interessano nella maggior parte dei casi le attività di lettura, scrittura e calcolo e che comportano la non autosufficienza durante il percorso di apprendimento.
Parliamo quindi di disturbi, quali ad esempio la dislessia, la discalculia o la disgrafia, che seppur da sempre esistiti, rappresentano una sfida che solo oggi riusciamo ad affrontare con gli strumenti adeguati e che comportano una spese aggiuntiva a carico delle famiglie.
La Legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto la detrazione al 19% per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, a cui è stato diagnosticato un disturbo specifico dell’apprendimento, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, purché esso sia certificato da un medico.
Cosa sono i DSA ovvero i disturbi specifici dell’apprendimento?
La Legge n. 170/2010 dà una definizione precisa dei disturbi specifici dell’apprendimento, elencando tra questi la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, denominati “DSA”.
Essi si manifestano nell’età scolare in bambini e ragazzi che, pur presentando capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, hanno delle limitazioni importanti nello svolgimento di alcune attività
Detrazione fiscale del 19% delle spese sostenute per DSA
La Legge di bilancio 2018 all’articolo 1, commi da 665 a 667 introduce una nuova detrazione del 19% delle spese sostenute nell’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, a favore dei figli minori o di maggiorenni, o anche soggetti fiscalmente a carico, a cui è stato diagnosticato un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), modificando di fatto l’articolo 15 comma 1 del TUIR (Testo Unico imposte sui redditi).
Attualmente i bambini e i ragazzi affetti da DSA non hanno diritto all’insegnante di sostegno, ma possono, grazie alla Legge 170/10, usufruire di strumenti didattici e tecnologici di tipo compensativo (sintesi vocale, registratore, programmi di video-scrittura e con correttore ortografico, calcolatrice) e a misure dispensative, per permettere loro di sostituire alcuni tipi di prove validative con altre equipollenti più adatte.
La detrazione spetta per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, e riguarda nello specifico i costi sostenuti per:
- l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento previsti dalla L.170/2010;
- l’acquisto di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
Le spese sostenute per questi strumenti, a partire dal 01.01.2018 potranno essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2019 nel limite del 19%.
Per poter ottenere il diritto alla detrazione è necessario che il disturbo sia stato diagnosticato da un medico, che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.
Attendiamo nuove disposizioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, per definire, entro 60 giorni dall’entrate di vigore della Legge di Bilancio 2018, le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione.
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